S.O.S. LISTE D’ATTESA

Liste d’attesa: sai come ottenere l’appuntamento per una visita o un ricovero nei tempi previsti?

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Il Piano Nazionale delle Liste di Attesa ha individuato dei limiti temporali massimi per eseguire le prestazioni di specialistica ambulatoriale e le prestazioni di ricovero. Di seguito si esaminano i limiti di attesa previsti sulla base della classe di priorità che è possibile trovare nell’impegnativa come da illustrazione.

Le prestazioni di specialistica ambulatoriale sono distinte in quattro classi:

    • Classe U (Urgente), prestazioni da eseguire nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 72 ore;
    • Classe B (Breve), prestazioni  da  eseguire entro 10 giorni;
    • Classe D (Differibile), prestazioni da eseguire entro 30 giorni per le visite / entro 60 giorni per gli accertamenti diagnostici;
    • Classe P (Programmata), prestazioni da eseguire entro 120 giorni
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Le prestazioni di ricovero sono distinte in quattro classi:

    • Classe A: ricovero entro 30 giorni per i casi clinici che potenzialmente possono aggravarsi rapidamente al punto da diventare emergenti o, comunque, da recare grave pregiudizio alla prognosi;
    • Classe B: ricovero entro 60 giorni per i casi clinici che presentano intenso dolore, o gravi disfunzioni, o grave disabilità, ma che non manifestano la tendenza ad aggravarsi rapidamente al punto da diventare emergenti, né possono per l’attesa ricevere grave pregiudizio alla prognosi;
    • Classe C: ricovero entro 180 giorni per i casi clinici che presentano minimo dolore, disfunzione o disabilità e non manifestano tendenza ad aggravarsi, né possono per l’attesa ricevere grave pregiudizio alla prognosi;
    • Classe D: ricovero senza attesa massima definita per i casi clinici che non causano alcun dolore, disfunzione o disabilità. Questi casi devono comunque essere effettuati almeno entro 12 mesi.
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La salute è un diritto

È bene sapere che sospendere le attività di prenotazione (fenomeno delle cosiddette liste d’attesa bloccate, agende chiuse) è una pratica vietata dalla Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 282 (Finanziaria 2006) che dispone:

Alle aziende sanitarie e ospedaliere è vietato sospendere le attività di prenotazione delle prestazioni di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, sentite le associazioni a difesa dei consumatori e degli utenti, operanti sul proprio territorio e presenti nell’elenco previsto dall’articolo 137 del Codice del consumo, di cui al  decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,  disposizioni per regolare i casi in cui la sospensione dell’erogazione delle prestazioni è legata a motivi tecnici, informando successivamente, con cadenza semestrale, il Ministero della Salute secondo quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 2002. 

Le Regioni devono vigilare sul rispetto del divieto di sospensione dell’attività di prenotazione. Sono previste sanzioni amministrative in caso di violazioni come previsto dal comma 284 della legge citata che dispone:

Ai soggetti responsabili delle violazioni al divieto di cui al comma 282 è applicata la sanzione amministrativa da un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 6.000 euro. Ai soggetti responsabili delle violazioni all’obbligo di cui all’articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è applicata la sanzione amministrativa da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 20.000 euro. Spetta alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano l’applicazione delle sanzioni di cui al presente comma, secondo i criteri fissati dalla Commissione prevista dal comma 283.

Per ovviare a tali disagi e ritardi nelle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e in quelle specialistiche erogate in regime ambulatoriale e ricovero diurno finalizzato ad accertamenti diagnostici, e quindi quando i tempi di attesa sono superiori a quelli stabiliti dalla Regione, il malato può̀ pretendere che la stessa prestazione sia fornita in regime di intramoenia (tra le mura) e senza costi aggiuntivi. 

Nel 1998, il Legislatore di allora ritenne opportuno dotarsi di uno strumento legislativo molto semplice che, tuttavia, oggi come allora, è poco conosciuto dagli utenti (che peraltro va a loro favore) e dagli stessi medici; si tratta del Decreto Legge 124/ 1998 (art. 3 comma 13), ancora in vigore, il quale stabilisce che

(…) qualora l’attesa della prestazione richiesta si prolunghi oltre il termine fissato dal direttore generale ai sensi dei commi 10 e 11,  l’assistito può  chiedere  che  la  prestazione  venga resa nell’ambito dell’attività libero professionale intramuraria, ponendo   carico  dell’azienda  unità  sanitaria  locale  di appartenenza e dell’azienda unità  sanitaria locale nel cui ambito è richiesta la prestazione,  in  misura eguale, la differenza tra la somma versata a titolo di partecipazione al costo della prestazione e l’effettivo costo di quest’ultima, sulla scorta delle tariffe vigenti. Nel caso l’assistito sia esente dalla predetta partecipazione l’azienda unità sanitaria locale di appartenenza e l’azienda unità sanitaria locale nel cui ambito è richiesta la prestazione corrispondono, in misura eguale, l’intero costo della prestazione (…).

Qualora in particolare per le prestazioni U e B non si riesca a trovare spazio nelle strutture pubbliche o convenzionate, è possibile accedere alla prestazione in regime di libera professione intra muraria al costo del solo ticket.

 

Come ottenere appuntamento nei tempi previsti dal Piano Nazionale Liste d’Attesa?

Per poter richiedere tale prestazione scarica qui il modulo da compilare e inviare agli indirizzi di posta elettronica certificata:

  • del Responsabile Unico Aziendale dei tempi di attesa della ASST dove hai richiesto l’appuntamento
  • del Direttore generale della ASST dove hai richiesto l’appuntamento

Inoltre puoi inviare il modulo compilato p.c. al cons. reg. Marco Fumagalli al seguente indirizzo: marco.fumagalli@consiglio.regione.lombardia.it

Ricorda di allegare la prescrizione medica per la prestazione che ti serve.

Avere appuntamento per una visita nei tempi previsti non è impossibile: difendiamo insieme il tuo diritto alla Salute!