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AI CONFINI DELLA REALTA’: MONZA – SANGALLI, OVVERO LA STORIA DI UN SUPERACCORDO “TRANSATTIVO” capitolo secondo

A seguito della infausta transazione, il Comitato beni Comuni e il Movimento 5 Stelle, restando lettera morta le obiezioni sollevate, oltre a coinvolgere l’ANAC con gli effetti noti fecero due distinti esposti alla Corte dei Conti. In entrambi si quantifica il danno complessivo e si eccepisce la nullità del contratto e della transazione con la Sangalli. In merito al primo punto “In  altre  parole  se  all’impresa  Sangalli  e  alle  metodologie  applicate dall’Amministrazione comunale si fossero sostituite quelle in uso presso i comuni limitrofi il risparmio per ciascun singolo cittadino sarebbe di 57,91 € e per l’intera collettività di 7.122.930,00 € all’anno e quindi, per i dieci anni (nove contrattuali + la proroga) ben 71.229.300,00 €.” Ora senza voler entrare troppo nel merito della quantificazione del danno (trattato successivamente), quello che invece è più grave che non si sia proceduto a citare in giudizio la Sangalli per far valere la nullità del contratto.

Secondo la Corte di Cassazione, Sentenza n. 3672 del 16 febbraio 2010“l’elusione delle garanzie di sistema a presidio dell’interesse pubblico prescritte dalla legge per l’individuazione del contraente privato più affidabile e più tecnicamente organizzato per l’espletamento dei lavori, comporta la nullità dal contratto per contrasto con le relative norme inderogabili (L. n. 14 del 1973, L. n. 584 del 1977, L. n. 741 del 1981, L. n. 687 del 1984)”.

Il caso trattato dalla Cassazione (gara viziata da corruzione) è simile a quello in esame. E la Suprema Corte, a riguardo, così si è espressa: “pertanto va accolto il motivo e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può decidersi nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2, in parte qua dichiarandosi nullo il contratto di appalto in esame e conseguentemente non dovuti, dagli enti, i compensi …”

Ma ancora, secondo una sentenza emessa in materia dalla Sezione Lombardia della Corte dei Conti (n. 109/2011), chiarisce che: “Facendo applicazione nelle fattispecie oggetto del presente giudizio del principio di diritto enunciato nella giurisprudenza citata (sent. Cass. n. 11031/2008 e 3672/2010), non può non giungersi alla conclusione che tutti i contratti indicati nei capi di imputazione penale, che siano da ritenere il risultato di accordi corruttivi intervenuti tra i convenuti e le imprese, siano radicalmente nulli, con la conseguenza che la corresponsione da parte dell’ANAS del prezzo in essi stabilito costituisce indebito pagamento, salva naturalmente l’esigenza di tenere conto dell’utilità comunque conseguita dall’amministrazione per effetto dell’esecuzione dei lavori medesimi. …Quanto alla misura di tale danno, questa Sezione ha già indicato come percentuale equitativamente utilizzabile quella del 10%, trattandosi nella fattispecie di appalti di lavori. Tale percentuale si ricava dalla disposizione dell’art. 345 della legge n. 2248/1865, all. F (v. ora art. 134 del d. l.vo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).”

Tra l’altro l’art. 1972 del codice civile che stabilisce: “È nulla la transazione relativa a un contratto illecito, ancorché le parti abbiano trattato della nullità di questo

La Cassazione civile, sez. un., 07/07/1981, n. 4414 chiarisce: “Poiché a norma dell’art. 1972 c.c. è nulla la transazione relativa ad un contratto illecito, ancorché le parti abbiano trattato della nullità di questo, riconosciuta la nullità della transazione i contraenti sono rimessi nello stato anteriore alla stipula del contratto e ciascuno può conseguire nuovamente quanto ebbe a concedere e deve restituire quanto gli fu concesso per effetto dell’accordo”. Vedasi anche Cass. 27.8.1994 n. 7553, C. App. Torino 26.1.2007, Trib. Bari 24.4.2011.

Ora al di là dei tecnicismi giuridici perché nessuno ha pensato di eccepire la nullità del contratto? Perché si opta per un più “comodo” arbitrato? Con la sentenza di nullità del contratto il giudice nomina un perito che valuta il prezzo alle normali condizioni di mercato e pertanto la Città di Monza si vedrebbe restituire la differenza tra il contratto in essere e quanto si poteva spuntare a seguito di una normale gara correttamente esperita.

Ma se la cosa è così semplice perché nessuno ci ha pensato? Forse perché se si instaura(va) un giudizio civile si compromette la possibilità della Sangalli a partecipare alla medesima gara prevista per il prossimo anno secondo quanto previsto dall’art. 80 comma 5 lettera C del D. Lgs. 50/2016 (codice dei contratti pubblici).

 

PS: intanto se avete tempo è utile risentire quello che si diceva al tempo della transazione. Ma il video più bello sarà per domani. Non mancate.

 

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